Statuto

Articolo 1
1. E' costituita l'Associazione degli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui al Decreto Legislativo n. 385 del 1993 denominata AFin come libera associazione, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del titolo I Capo III, articoli 36 e seguenti del Codice civile, nonché dal presente Statuto

Articolo 2
1. L'associazione ha sede in Milano, Piazza del Duomo n. 20, e sede secondaria in Roma, Via San Marino n. 12.
2. Su richiesta di un significativo numero di associati, o laddove si riveli necessario, possono essere costituite sedi periferiche in altre città italiane. L'ambito territoriale è la provincia.
3. Ogni sede periferica, in armonia con lo Statuto, definisce un proprio regolamento che diventerà operante con l'approvazione del Consiglio direttivo.
4. Organi della sede periferica sono l'assemblea territoriale degli associati, il consiglio territoriale degli associati e il comitato operativo.
5. Il Consiglio territoriale nomina nel proprio ambito il presidente, che farà parte di diritto del Consiglio direttivo.

Articolo 3
1. L'associazione ha come finalità istituzionali quelle di assistere le società finanziarie nell'applicazione, nell'analisi e nell'interpretazione delle norme di diritto bancario, fiscale e societario e non ha fini di lucro.

Articolo 4
1. L'associazione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, intende promuovere tutte le attività necessarie e in particolare:
- promuovere e pubblicare studi, indagini su questioni economiche. tributarie e giuridiche interessanti le attività istituzionali;
- organizzare convegni, conferenze e dibattiti per la formazione di orientamenti e per l'informazione degli associati;
- collaborare con altri enti ed associazioni di categoria, aventi finalità analoghe;
- provvedere, con pubblicazioni periodiche, alla divulgazione dell'attività istituzionale;
- svolgere ogni altra attività connessa con le finalità istituzionali, quale seminari, convegni, incontri di studio.

Articolo 5
1. L'associazione è aperta a società ed enti finanziari inseriti negli albi di cui agli artt. 106, 111, 112 e 114-septies del D.lgs. n. 385/93, a tutti gli intermediari finanziari e agli operatori economici del settore finanziario nonché a persone fisiche sia consulenti che esponenti aziendali di detti enti che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:
Associati ordinari: persone fisiche, società o enti che possono arrecare un contributo effettivo al perseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
Associati onorari: persone fisiche, società, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale o economico alla costituzione e allo sviluppo dell'associazione.

Articolo 6
1. L'ammissione degli associati ordinari e la nomina degli associati onorari sono deliberate dal Consiglio direttivo, con conseguente pagamento della relativa quota associativa composta da un importo fisso di base - dovuto solo all'atto dell'iscrizione - ed una componente variabile in considerazione della categoria di appartenenza.
2. Il rapporto associativo ha durata annuale e, in assenza della comunicazione di recesso di cui al successivo punto "4", si intenderà tacitamente rinnovato.
3. Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
4. Ogni associato può recedere dall'associazione comunicando via email o con lettera raccomandata, indirizzata all'Associazione, da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza naturale della quota associativa o del tacito rinnovo, la propria volontà di interrompere il vincolo associativo.
5. Il recesso avrà efficacia dal primo giorno successivo alla scadenza della quota associativa.
6. Il Consiglio direttivo delibera, salvo ratifica dell'assemblea, l'esclusione dell'associato nei seguenti casi:
a. mancato pagamento della quota sociale per oltre due annualità consecutive;
b. mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 25 (Requisiti di onorabilità dei partecipanti) del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e sue successive modifiche o integrazioni;
c. per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento interno o per altri motivi che comportino indegnità.
7. La delibera di esclusione del socio moroso, ai sensi del comma che precede, lett. a), lascia comunque impregiudicato il credito verso l'associato inadempiente per il recupero delle somme dovute a norma del presente statuto ed eventualmente non ancora corrisposte.
8. Il socio nei cui confronti sia stato deliberato il provvedimento di esclusione può essere riammesso e riacquisire lo status di associato previa rimozione delle cause di cui alle lettere a), b), c), che precedono e che ne hanno determinato l'esclusione.
9. Nel caso in cui l'esclusione sia stata deliberata a causa dell'omesso versamento della quota sociale per due annualità consecutive, la riammissione del socio è subordinata al pagamento delle somme ancora dovute cui si aggiunge l'importo fisso di base dovuto per la prima iscrizione.
10. Il socio che sia stato escluso e, successivamente riabilitato a norma del precedente comma 6, qualora risulti nuovamente destinatario di un provvedimento di esclusione non potrà più essere ammesso per nessuna ragione.
11. Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
12. Qualora l'avviso di convocazione dell'Assemblea contenga per estesa la deliberazione proposta, è ammesso che il voto possa essere espresso per corrispondenza, anche a mezzo fax o posta elettronica, indirizzandolo all'attenzione del Presidente dell'Assemblea in adunanza, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Articolo 7
1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- beni immobili e mobili;
- contributi associativi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.
2. I contributi degli associati sono costituiti dalle quote di associazione annuale stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina anche l'ammontare.
3. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che propone all'Assemblea dei Soci circa l'utilizzazione delle stesse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
4. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge.

Articolo 8
1. L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di maggio di ogni anno il Segretario generale presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo per l'anno in corso e quello consuntivo dell'anno precedente, accompagnati da una relazione del collegio dei Revisori dei conti.
3. Il Consiglio direttivo delibera sulla proposta di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea ordinaria, che li approva entro il mese di giugno.
4. Per particolari motivi deliberati dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e consuntivo può essere deliberato entro il mese di settembre.
5. Il bilancio preventivo e consuntivo, accompagnati dalla relazione del collegio dei Revisori dei conti, devono essere depositati presso la sede dell'associazione entro i giorni precedenti la seduta per potere essere consultati da ogni associato.

Articolo 9
1. Gli organi dell'associazione sono:
- L'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo;
- Il collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 10
1. L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.
2. Hanno diritto di voto in assemblea, o per corrispondenza, gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
3. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
4. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente almeno la metà degli associati, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda Convocazione la validità della deliberazione prescinde dal numero dei presenti.
5. In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è valida se è presente la maggioranza degli associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti; in seconda convocazione la validità della deliberazione prescinde dal numero dei presenti, ex artt. 20 e 21 C.C..
6. Le modificazioni dello Statuto richiedono l'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli associati.
7. E' ammesso il voto mediante delega fino ad un numero massimo di cinque deleghe per ciascun associato.
8. Gli associati sono convocati almeno quindici giorni prima della data di riunione dell'Assemblea mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede principale e la o le sedi secondarie o comunicazione via email. L'avviso di convocazione deve in ogni caso contenere l'ordine del giorno dei lavori.

Articolo 11
1. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge i membri del Consiglio direttivo e del collegio dei Revisori dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva i regolamenti interni;
- ha competenza generale su ogni questione che riguardi l'attività associativa, salvo quanto è espressamente riservato dal presente Statuto alla competenza degli altri organi associativi.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione.
3. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Articolo 12
1. Il Consiglio direttivo provvede alla nomina, tra i propri componenti, del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario generale.
2. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario generale, dai Presidenti dei Consigli territoriali, ove nominati ai sensi dell'articolo 2.5 del presente Statuto, e da due o più Consiglieri eletti, anche su proposta del Consiglio direttivo, qualora se ne ravvisi la necessità, sempre e comunque in numero pari.
3. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
5. Il Consiglio direttivo può essere revocato per giusta causa dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi degli associati.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, risultando tali anche i consiglieri collegati in videoconferenza.
7. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, ovvero del Vice Presidente in caso di assenza del Presidente.
8. I componenti del Consiglio direttivo che cessino dalla carica in corso di mandato sono sostituiti dall'Assemblea nella prima riunione successiva, salvo che il Consiglio direttivo abbia provveduto a cooptare uno o più consiglieri.

Articolo 13
1. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, sovrintende all'attività dell'associazione e provvede a quanto occorre per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Esso riferisce all'Assemblea sull'attività dell'Associazione e ne attua le deliberazioni.
2. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato:
- dal Presidente;
- da almeno due componenti, su richiesta motivata;
- da almeno un terzo degli associati, su richiesta motivata e scritta.
3. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
4. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali;
- istituire tra gli associati commissioni di studio e nominare nell'ambito delle stesse un presidente.
5. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'associazione.

Articolo 14
1. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente:
- convoca e presiede il Consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione.
- può intrattenere rapporti con banche e istituti di credito e procedere agli incassi; conferisce agli associati procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Articolo 15
1. Il Vicepresidente, che ha poteri di legale rappresentante, fa le veci del Presidente per tutte le sue attribuzioni in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo.

Articolo 16
1. Il Segretario generale è il responsabile dell'attività amministrativa dell'associazione, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e ne coordina l'attività.

Articolo 17
1. Il collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Articolo 18
1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità. sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 19
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o i suoi Organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri, da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura; il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 20
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di leggi vigenti in materia.

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